UICI Pisa

Importi anno 2020 pensioni ed indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Comunicato Numero: 2

Importi anno 2020 pensioni ed indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Data: 09/01/2020

Ufficio: LAPR

Protocollo: 488

Care amiche, cari amici,

con Circolare INPS N. 147 dell’11 dicembre 2019 – Rinnovo pensioni 2020 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2020.

Fonte normativa di riferimento:
Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre 2019 (GU n. 278 del 27/11/2019).
Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella Circolare INPS n. 147/2019, è stato effettuato sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e assistenziali.

Aumenti in percentuale, previsionali per il 2020: Rispetto allo scorso anno, i limiti reddituali INVCIV sono aumentati dell’1,0 per cento, gli importi delle pensioni INVCIV dello 0,4 per cento, mentre gli importi delle indennità INVCIV dell’1,07 per cento.

Pensione e indennità per ciechi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.982,49
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: Euro 286,81
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 310,17
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.164,73
Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,86
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 930,99
Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 212,43
(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi
Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.

Pensione ed indennità per i sordi
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione sordi: Euro 16.982,49
Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81
Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).
*Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019.
Indennità di comunicazione per sordi: Euro 258,00.

Pensione e indennità per invalidi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.982,49
Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35
Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81
Nota Bene: L’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo base (Circ. INPS N. 147/2019, par. 10.3, pag. 12).
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della Pensione per sordi: Euro 16.982,49
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: Euro 4.926,35
Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base: Euro 374,48
Nota Bene: bisogna distinguere due casi:
1) Se si era già riconosciuti invalidi civili prima dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato).
Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui si gode e si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).
2) Se si viene riconosciuti invalidi civili dopo i 67 anni:
Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra sessantasettenni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili ultra sessantasettenni). In questo caso quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (Limiti reddituali: Euro 5.977,79 se soli, Euro 11.955,58 se coniugati). L’importo di Euro 459,83, è più alto (importo base + maggiorazioni sociali), rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base), ma le possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione del fatto che il reddito del coniuge va, in questo caso, a concorrere con quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del 67esimo anno di età).
Nota Bene: Nella trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili (fattispecie indicata al punto 1) di cui sopra), non si possono applicare le maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a quello stabilito dalla norma (Euro 374,48 vs 459,83). Da qui la diversa misura tra l’importo corrisposto agli invalidi civili ultra sessantasettenni e quello concesso alla generalità dei cittadini indigenti che hanno diritto all’assegno sociale.

Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: Euro 520,29
Nota bene: In caso di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): Euro 520,29

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35
Indennità di frequenza: Euro 286,81
Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).
Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

Nota Bene: L’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge 328 del 2000 e decreto 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili
Per i titolari di prestazioni INValidità CIVile con revisione sanitaria scaduta (Circolare INPS 147/2019, par. 10.1, pag. 12).
Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (cosiddetto “decreto semplificazioni”)
I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2020, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, senza che la Commissione sanitaria abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.
Calendario del pagamento delle provvidenze economiche (Circ. INPS N. 147/2019, par. 12.1, pag. 13).
Fonte normativa di riferimento: art. 1, comma 184, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio del 2018).
I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento INVCIV, le rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile (Nota Bene: Il conto corrente per le pensioni previdenziali- Vecchiaia e Trattamento anticipato di anzianità- e quello per le prestazioni assistenziali INVCIV deve coincidere, in quanto è sempre l’INPS che provvede al pagamento per entrambe le tipologie di emolumenti).
Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano maggiorenni.
Fonte normativa di riferimento: art. 25, commi 5, 6 e 6-bis, del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014.
Fonte amministrativa INPS: Messaggi INPS n. 6512 del 8/8/2014, n. 7382 del 1/10/2014; Circolare INPS n. 10 del 23/01/2015
I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali.
Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare il modello AP70 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento del 18esimo anno di età, l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (Vedi comunicato UICI n. 172 del 07/04/2014; messaggio in mailing list a tutte le Strutture UICI del 16/07/2019, con allegato foglio di lavoro). Nota bene: Rimane ferma la circostanza per cui, al raggiungimento della maggiore età, l’interessato invalido civile parziale sarà tenuto ad inviare, tempestivamente, all’INPS la domanda di accertamento delle proprie condizioni invalidanti presso la Commissione collegiale per l’invalidità civile (l’INPS calendarizzerà la visita, in ogni caso alla maggiore età, perché il Verbale dovrà essere da maggiorenne). Nel malaugurato caso in cui, in sede di accertamento medico-legale, venisse riconosciuta all’interessato neomaggiorenne una percentuale di invalidità inferiore al 74 per cento (limite minimo percentuale per l’assegno di assistenza), l’INPS procederà alla ripetizione di tutte le somme corrisposte provvisoriamente dopo il compimento della maggiore età.
Maggiorazioni sociali per ciechi civili (Circ. INPS N. 147 dell’11/12/2019, Allegato 2, pag. 28 e a seguire pp. 35 – 40) Misure di incremento della Pensione INVCIV per Ciechi civili che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo.
Vi invitiamo a prestare la massima attenzione all’Allegato n. 1 al presente comunicato.
Abbiamo infatti simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri soci ciechi civili (quindi titolari di pensione INVCIV), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione INVCIV (Nota bene, i cd “Diritti inespressi” sulla pensione INVCIV: la somma aggiuntiva, sostanzialmente, non viene automaticamente erogata dall’INPS a meno che il cieco civile non abbia avanzato apposita domanda documentata- esposizione della propria posizione reddituale tramite l’ultimo modello 730 o UNICO, ovvero una autodichiarazione a reddito Zero se in assenza di altri redditi oltre a quelli già noti all’INPS, alla quale può conseguire il ricalcolo della pensione con le somme dovute).
Non sono infrequenti, infatti, casi di nuclei familiari, dove, ad esempio il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie casalinga o disoccupata o, al massimo, che percepisca la sola pensione sociale.
In tali casi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS, a domanda tramite la presentazione di una Ricostituzione documentale di pensione (allegando le ultime dichiarazioni reddituali e, ad ogni buon conto, anche copia del verbale di riconoscimento di cecità civile), un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.

Tutto ciò detto, ricapitolando la questione e sperando di fare cosa gradita, agli Allegati n. 2 e 3 del presente comunicato troverete copia della Circolare INPS N. 147/2019 e della Tabella Rinnovo pensioni 2020. Infine, all’Allegato n. 4 abbiamo pensato ad un c.d. “foglio di lavoro”, che potrebbe tornare utile, per una rapida consultazione, al personale UICI impegnato nella attività di consulenza ed assistenza quotidiana alla nostra utenza.
Dato l’interesse generale, vi preghiamo di dare la massima diffusione al presente comunicato.

Vive cordialità.
Mario Barbuto
Presidente Nazionale
LAPR (EC/ec)
S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\CIRCOLARI AL EC\IMPORTI PROVVIDENZE\2020\COMUNICATO UICI PENSIONI E INDENNITÀ INVCIV 2020.DOC

Allegato n. 1

Calcolo dell’aumento pensione INVCIV previsto dall’art. 67 della Legge N. 448 del 1998 (Circ. INPS N. 147/2019, Allegato 2 Tabella L pag. 28)
Requisiti richiesti:
a) status visivo: cecità totale e parziale
b) età: nati prima del 1° gennaio 1931 – ciechi totali ricoverati (fasce 6, 11) e ciechi parziali (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
c) limite reddito: se pensionato solo, il limite di reddito deve essere inferiore a Euro 3.816,80; se pensionato coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a Euro 15.863,98*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento: di Euro 72,58 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al
limite di reddito di Euro 4.760,34, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.824,46.

a) status visivo: cecità totale
b) età: nati prima del 1° gennaio 1931 – ciechi totali non ricoverati (fasce 7 e 10)
c) limite reddito: se pensionato solo, il limite di reddito deve essere inferiore a Euro 3.816,80; se pensionato coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a Euro 15.863,98 (*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento: di Euro 56,02 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al
limite di reddito di Euro 4.760,34, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.824,46.

a) status visivo: cecità totale e parziale
b) età: ultrasessantacinquenni nati dopo il 31 dicembre 1930 – ciechi totali e ciechi parziali (fasce 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)
c) limite reddito: se pensionato solo, fino a Euro 4.868,24; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 10.846,03* (*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) diminuzione a Euro 72,58 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al limite di reddito di Euro 5.811,78, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 11.789,57.

Aumento della pensione INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000- Finanziaria 2001 (Circ. INPS N. 147/2019, Allegato 2, Tabella M4 pag. 35)
Requisiti richiesti:
a) status visivo: cecità totale e cecità parziale (fasce 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)
b) età minima: non è previsto alcun limite di età
c) limite reddito: se pensionato solo, Euro 6.112,08; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 12.807,99* (*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento di Euro 10,33 mensili. L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito.

Incremento al milione previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007) (Circ. INPS N. 147/2019, Allegato 2, Tabella M5 pp. 36-40)
I soggetti pensionati particolarmente indigenti possono richiedere un aumento mensile della pensione INVCIV fino ad un massimo di Euro 651,51.
Requisiti richiesti:
d) status visivo: cecità totale e cecità parziale
e) età minima: per i ciechi totali 60 anni (fasce 6,7,10 e 11), per i ciechi parziali 70 anni ( fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
f) limite reddito: se pensionato solo, Euro 8.469,63; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 14.447,42* (*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.

Modalità di calcolo:
L’entità dell’erogazione, che va valutata caso per caso, sarà tale da portare in ogni caso la pensione INVCIV dell’interessato alla cifra complessiva di Euro 651,51 mensili.
Al fine di agevolare la valutazione, sono di seguito riportate le principali casistiche che potrebbero presentarsi in Sezione:
Ad es.
il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 6, 11), solo e con reddito basso percepirà una somma aggiuntiva mensile di Euro 364,70, oltre alla pensione di Euro 286,81, per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.469,63 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 286,81, il calcolo sarà il seguente: Euro 286,81 + somma aggiuntiva di Euro 364,70 = totale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.469,63);
il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 6, 11), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 364,70, oltre alla pensione di Euro 286,81, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.447,42 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 286,81 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2020 è pari a Euro 459,83), il calcolo sarà il seguente: Euro 286,81 + somma aggiuntiva di Euro 364,70 = totale personale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 459,83 della moglie sempre per 13 mensilità darà un reddito familiare annuale di Euro 14.447,42);

il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 341,34, oltre alla pensione di Euro 310,17, per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.469,63 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 310,17, il calcolo sarà il seguente: Euro 310,17 + somma aggiuntiva di Euro 341,34 = totale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.469,63);
il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 341,34, oltre alla pensione di Euro 310,17, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.447,42 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 310,17 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2020 è pari a Euro 459,83), il calcolo sarà il seguente: Euro 310,17 + somma aggiuntiva di Euro 341,34 = totale personale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 459,83 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.447,42).

il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne (fasce 6, 11) e il cieco parziale ultrasettantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17), soli e con reddito basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 292,12, oltre alla pensione di Euro 359,39 [data da Euro 286,81 INVCIV+ Euro 72,58 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.469,63 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 286,81, incrementata di Euro 72,58 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 359,39 + somma aggiuntiva di Euro 292,12 = totale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.469,63);
il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne (fasce 6, 11) e il cieco parziale ultrasettantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17), coniugati e con reddito familiare basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 292,12, oltre alla pensione di Euro 359,39 [data da Euro 286,81 INVCIV+ Euro 72,58 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.447,42 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 286,81, incrementata di Euro 72,58 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2020 è pari a Euro 459,83), il calcolo sarà il seguente: Euro 359,39 + somma aggiuntiva di Euro 292,12 = totale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 459,83 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.447,42).

il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931 (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 285,32, oltre alla pensione di Euro 366,19 [data da Euro 310,17 INVCIV+ Euro 56,02 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.469,63 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 310,17, incrementata di Euro 56,02 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 366,19 + somma aggiuntiva di Euro 285,32 = totale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.469,63);
il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931 (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 285,32, oltre alla pensione di Euro 366,19 [data da Euro 310,17 INVCIV+ Euro 56,02 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.447,42 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 310,17, incrementata di Euro 56,01 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2020 è pari a Euro 459,83), il calcolo sarà il seguente: Euro 366,19 + somma aggiuntiva di Euro 285,32 = totale personale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 459,83 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.447,42).

il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930 (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 268,76, oltre alla pensione di Euro 382,75 [data da Euro 310,17 INVCIV+ Euro 72,58 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.469,63 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 310,75, incrementata di Euro 72,58 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 382,75 + somma aggiuntiva di Euro 268,76 = totale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.469,63);
il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930 (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 268,76, oltre alla pensione di Euro 382,75 [data da Euro 310,17 INVCIV+ Euro 72,58 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.447,42 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 310,17, incrementata di Euro 72,58 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2020 è pari a Euro 459,83), il calcolo sarà il seguente: Euro 382,75 + somma aggiuntiva di Euro 268,76 = totale personale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 459,83 della moglie sempre per 13 mensilità darà un reddito familiare annuale di Euro 14.447,42).

Il reddito della pensione INVCIV, oltre agli aumenti INVCIV (ex art. 67 della Legge N. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della Legge 388/2000 o per l’incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il rispetto dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono per l’anno 2020: di Euro 8.469,63 se il pensionato fa nucleo familiare a se stante, e di Euro 14.447,42 se coniugato.
Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto cieco totale ultrasessantenne (fasce 6,7,10 e 11) o cieco parziale ultrasettantenne ( fasce 8, 12, 13, 16 e 17) – nucleo familiare a se stante – sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), il calcolo sarà il seguente: Pensione INVCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + somma personale aggiuntiva X a concorso= totale mensile di Euro 651,51 che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.469,63.
Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.447,42.

Per ottenere gli aumenti della pensione INVCIV, non automatici (calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 67 della Legge N. 448 del 1998, calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), l’incremento INVCIV al milione) nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (Circ. INPS N. 147/2019, Allegato 2), l’interessato potrà presentare all’INPS di riferimento territoriale apposita istanza di Ricostituzione documentale della propria pensione INVCIV, anche tramite via patronale, allegando le ultime dichiarazioni reddituali e, ad ogni buon conto, anche copia del verbale di cecità civile.

Infine, per le detrazioni d’imposta per familiari a carico si prenda visione sempre dell’Allegato 2 della circolare INPS N. 147 dell’11/12/2019, Tabella N pag. 41 e successive (ad es. per ogni figlio portatore di handicap).