Care amiche, cari amici,
con Circolare INPS N. 122 del 27 dicembre 2018- Rinnovo pensioni 2019 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale a favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2019.
Fonte normativa di riferimento:
Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2018 (GU n. 275 del 26/11/2018).
Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella Circolare INPS n. 122/2018, è stato effettuato sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e assistenziali. Le possibili variazioni economiche per l’INValidità CIVile susseguenti all’entrata in vigore della legge di bilancio del 2019 e all’emanazione del relativo decreto attuativo sulla pensione di cittadinanza 2019 saranno eventualmente oggetto di una ulteriore Circolare INPS, di cui daremo tempestiva notizia.
Pensione e indennità per ciechi civili (fasce dalla 6 alla 19)
Allegato 2, Tabella M.1 (M.1.1, fino a M.1.8- pp. 28 e 29)
Le pensioni e il limite di reddito personale lordo annuale sono aumentati previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,9 per cento.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.814,34
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 285,66
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 308,93
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.083,89
Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,01
Le indennità speciale e di accompagnamento sono aumentate previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,65 per cento.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 921,13
Indennità speciale per ciechi parziali minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 210,61
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.
Pensione ed indennità per i sordi (fasce dalla 20 alla 26)
Allegato 2, Tabella M.2 (M.2.1, fino a M.2.3- pag. 30)
Le pensioni e il limite di reddito personale lordo annuale sono aumentati, rispetto allo scorso anno, dello 0,9 per cento.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione sordi: Euro 16.814,34
Pensione per i sordi maggiorenni, ricoverati e non (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 285,66
Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).
*Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019.
L’indennità di comunicazione è aumentata previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,65 per cento.
Indennità di comunicazione per sordi minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 256,89
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente dai redditi.
Pensione e indennità per invalidi civili (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, 45 e 46 e fasce 47, 49 e 50 per indennità di frequenza)
Allegato 2, Tabella M.3 (M.3.1, fino a M.3.6- pp. 31 e 32)
Le pensioni e il limite di reddito personale lordo annuale sono aumentati, rispetto allo scorso anno, dello 0,9 per cento.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.814,34
Pensione per gli invalidi civili totali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere), ricoverati e non: Euro 285,66
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento, fino al 99 per cento): Euro 4.906,72.
Nota Bene: potrebbe interessare ai soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere), ricoverati e non: Euro 285,66
Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo.
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.814,34
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: Euro 4.906,72
Assegno sociale sostitutivo: Euro 372,98
*Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019.
Le indennità di accompagnamento e di frequenza sono aumentate previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,65 per cento.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali minorenni e maggiorenni, non ricoverati gratuitamente: Euro 517,84
Nota bene: In caso di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): Euro 517,84
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente dai redditi.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento, fino al 99 per cento): Euro 4.906,72.
Nota Bene: potrebbe interessare ai minori ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
Indennità di frequenza: Euro 285,66
Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).
Nota Bene: L’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge 328 del 2000 e decreto 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).